Cessazione delle modalità di sicurezza RENTRI: cosa cambia per il FIR dal 14 aprile 2026

RENTRI cessazione modalità sicurezza

La cessazione delle modalità di sicurezza RENTRI dal 14 aprile 2026 rappresenta un passaggio operativo di rilievo per le imprese iscritte. Da questa data, infatti, non si applicano più le procedure previste nei casi di indisponibilità dei servizi RENTRI, introdotte nel febbraio 2026 per garantire la continuità nella gestione del FIR digitale. Per le aziende che gestiscono rifiuti, questo cambiamento rende essenziale comprendere con precisione come emettere il FIR, quando sia possibile scegliere tra formato digitale e cartaceo nel periodo transitorio e quali regole resteranno in vigore fino al 15 settembre 2026.

Cessazione delle modalità di sicurezza RENTRI: cosa significa davvero

Il 31 marzo 2026 è stato pubblicato, sul portale RENTRI e sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali, l’avviso di cessazione dell’applicazione delle modalità operative di sicurezza per la gestione del FIR digitale. L’effetto decorre dalle ore 00.00 del 14 aprile 2026. In concreto, da quella data cessano le procedure straordinarie previste per i casi di indisponibilità dei servizi RENTRI, che erano in vigore dal 13 febbraio 2026.

Questo punto è importante perché, fino al 13 aprile 2026, i produttori iscritti al RENTRI potevano emettere il FIR in digitale e, nelle fasi successive, il documento poteva anche essere convertito in formato cartaceo secondo le misure di sicurezza allora previste. Dal 14 aprile, invece, il quadro cambia: non si applica più quella disciplina emergenziale e si entra in una nuova fase transitoria con regole diverse e più nette.

Il quadro normativo dal 1° marzo al 15 settembre 2026

La cornice normativa di riferimento è data dalla legge n. 26 del 27 febbraio 2026, che prevede che dal 1° marzo al 15 settembre 2026 il FIR possa essere emesso, sia per i rifiuti pericolosi sia per quelli non pericolosi, in formato digitale oppure cartaceo. La scelta spetta al produttore/detentore e l’intera filiera deve utilizzare la stessa modalità.

Questo significa che il periodo compreso tra il 14 aprile e il 15 settembre 2026 non elimina la doppia possibilità digitale/cartacea, ma cambia il modo in cui va letta operativamente. Non si parla più di modalità di sicurezza legate all’indisponibilità dei servizi, bensì di una vera facoltà prevista dalla legge nel periodo transitorio. È una distinzione fondamentale anche sotto il profilo organizzativo, perché evita interpretazioni errate nella compilazione del formulario di identificazione rifiuto.

Cosa cambia dal 14 aprile 2026 per le aziende iscritte al RENTRI

Dal 14 aprile 2026 al 15 settembre 2026, il produttore iscritto al RENTRI può emettere il FIR in due modalità:

  1. In formato digitale
  2. In formato cartaceo

La differenza, però, non è soltanto formale. Quando il FIR viene emesso in formato digitale, restano fermi alcuni principi operativi molto chiari:

  • il FIR rimane digitale fino all’accettazione da parte del destinatario;
  • trasportatore e destinatario devono gestirlo come digitale;
  • la stampa del formulario digitale che accompagna il trasporto non sostituisce il FIR digitale;
  • per i rifiuti pericolosi, produttore, trasportatore e destinatario devono trasmettere i dati al RENTRI.

Se invece il FIR viene emesso in formato cartaceo, anche trasportatore e destinatario devono gestirlo integralmente come cartaceo. In altre parole, la scelta iniziale del produttore non riguarda solo il momento dell’emissione, ma vincola l’intera filiera.

FIR digitale o cartaceo: la scelta spetta al produttore, ma vale per tutta la filiera

Uno dei passaggi più delicati, e spesso sottovalutati, riguarda proprio l’unitarietà della modalità scelta. La documentazione ufficiale chiarisce che la scelta spetta al produttore/detentore e che tutta la filiera deve usare la stessa modalità. Questo comporta un impatto diretto sulla gestione interna dell’azienda e sul coordinamento con trasportatori e destinatari.

Dal punto di vista operativo, le imprese dovrebbero verificare almeno quattro aspetti:

  • procedure interne di emissione del FIR;
  • allineamento con il trasportatore incaricato;
  • gestione documentale presso il destinatario;
  • corretta trasmissione dei dati nei casi previsti.

Una gestione frammentata o non coerente tra i soggetti coinvolti può generare errori, ritardi e criticità documentali. Per questo motivo, nel periodo transitorio, diventa decisivo avere un processo chiaro e standardizzato.

Cosa succede alle procedure previste per l’indisponibilità dei servizi

Prima della cessazione, le misure di sicurezza disciplinavano due situazioni specifiche di indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzati dall’operatore:

  1. indisponibilità al momento dell’emissione del FIR, con possibilità di emissione cartacea;
  2. indisponibilità nelle fasi successive, con gestione cartacea da parte del trasportatore o del destinatario di un FIR nato digitale.

La documentazione indicava inoltre che l’operatore doveva annotare sulla stampa del FIR digitale la dicitura prevista e inviare via PEC la dichiarazione di indisponibilità temporanea entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità. Ma proprio queste modalità operative di sicurezza cessano di applicarsi dal 14 aprile 2026.

Di conseguenza, dal 14 aprile in avanti non bisogna più confondere la facoltà di scegliere tra FIR digitale e cartaceo nel periodo transitorio con le precedenti procedure eccezionali connesse al malfunzionamento o all’indisponibilità dei servizi.

La scadenza del 16 settembre 2026: perché conviene prepararsi subito

Il periodo transitorio non dura indefinitamente. Dal 16 settembre 2026, l’emissione del FIR in formato digitale diventa obbligatoria per gli iscritti al RENTRI che rientrano nelle categorie indicate dalla documentazione ufficiale, tra cui:

  • produttori/detentori di rifiuti pericolosi;
  • produttori/detentori di rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito delle attività di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), con più di 10 dipendenti.

Questo rende il periodo tra aprile e settembre 2026 una finestra strategica di adeguamento. Le aziende che oggi scelgono ancora il cartaceo, o che alternano procedure manuali e digitali, dovrebbero sfruttare questi mesi per strutturare un processo stabile, evitare discontinuità operative e arrivare pronte all’obbligo.

Conclusione

La cessazione delle modalità di sicurezza RENTRI dal 14 aprile 2026 non elimina la possibilità di usare il FIR cartaceo nel periodo transitorio, ma chiude la fase delle procedure straordinarie legate all’indisponibilità dei servizi. Da quel momento fino al 15 settembre 2026, gli iscritti al RENTRI possono scegliere tra FIR digitale e FIR cartaceo, con una regola essenziale: la modalità scelta dal produttore deve essere adottata da tutta la filiera. Dal 16 settembre 2026, invece, per i soggetti obbligati scatta il passaggio al FIR digitale.

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